Coppia separata, lei ha in custodia il figlio e decide di trasferirsi in una nuova regione: il marito non ci sta, cosa dice la legge.
Tra i tanti dolorosi problemi che comporta una separazione – soprattutto per i figli – c’è anche quello che una mamma affidataria decida di cambiare vita spostandosi con il figlio in un’altra regione. Senza considerare il bisogno del padre di stare vicino anch’esso al figlio e viceversa.

Padre e madre hanno gli stessi diritti di genitorialità e in un caso specifico è intervenuto prima il Tribunale di Firenze e poi la Corte d’Appello con una sentenza che può fare giurisprudenza per il futuro. La donna che ha avuto in affido il figlio, decide di trasferirsi in un’altra regione e l’ex marito si chiede se questo è giusto dal momento che la distanza potrebbe compromettere i tempi che il padre deve (e vuole) trascorrere con il proprio figlio. Che cosa dice la legge in merito?
Il caso analizzato, era complesso ma ne è nata una sentenza che è destinata a fare scuola che ha finalmente tutelato, in maniera precisa e puntuale, anche i diritti del padre (spesso trascurati) e del minore. La Corte d’Appello ha chiarito che la conflittualità tra coniugi non basta, da sola, ad escludere l’affidamento condiviso o addirittura disporre l’affidamento del minore al Servizio Sociale. Entriamo nei dettagli.
Una madre separata può trasferirsi con il figlio senza il consenso del padre?
Per limitare o escludere l’affidamento, occorre prima procedere ad una precisa e puntuale analisi, tramite l’ausilio di un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) che verificherà le reali capacità genitoriali del padre e della madre ma anche quanto dell’effetto che una disciplina dell’affidamento diversa dal congiunto può avere sulla serenità, fisica e psicologica, del minore.

I padri vengono spesso accusati di non essere in grado di accudire i figli, accusa fondata non su dati oggettivi ma semplicemente sul fatto che l’idea di educazione o la modalità di rapportarsi con il minore è semplicemente diversa tra madre e padre. E così si parte dalla convinzione che la madre sia il genitore più accudente mentre, capita, che l’eccesso di cura determini effetti negativi sulla psicologia del minore.
La sentenza chiarisce altri elementi fondamentali come quello del trasferimento della residenza del minore in altro comune o regione – succede molto frequentemente – e dell’effetto negativo che questo trasferimento, spesso frutto di una ripicca più che di una necessità, ha non solo sul minore ma anche e soprattutto sull’altro genitore, prevalentemente il padre. La Corte d’Appello ha chiarito che l’esigenza della madre debba essere rapportata a quella del minore. In sintesi: prima di autorizzare il trasferimento, il Tribunale deve valutare che questo sia affettivamente necessario e che determini un effettivo e concreto miglioramento per il minore e per la madre.
Va poi valutato, anche a livello psicologico, l’effetto che il trasferimento avrà sul minore. Nello specifico si valuterà anche la vita di relazione del bambino, incluso il rapporto con i nonni e la vita scolastica. Il trasferimento sarà autorizzato solo se effettivamente necessario e non destabilizzante, in maniera eccessiva, per il minore. In caso contrario sarà il padre a divenire genitore collocatario prevalente. Di fatto il padre ed il bambino potranno continuare a vivere insieme nel Comune di residenza mentre la madre sarà libera di trasferirsi.